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Regesto

Assistenza giudiziaria in materia penale alla Repubblica delle Filippine; art. 74a AIMP: consegna di beni a scopo di confisca o di restituzione.
Interpretazione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP; condizioni alle quali si può eccezionalmente rinunciare all'esigenza di una decisione passata in giudicato resa nello Stato richiedente (consid. 4).
Tenuto conto del notevole interesse della Svizzera a una restituzione anticipata dei beni e della loro manifesta provenienza delittuosa, la consegna anticipata è giustificata, a condizione che le Filippine garantiscano che la confisca risp. la restituzione sarà decisa unicamente nel quadro di un procedimento giudiziario conforme al Patto ONU II (consid. 5).
Diritti di terzi ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 e 5 AIMP non si oppongono alla consegna immediata (consid. 6).
Secondo l'art. 1a AIMP, occorre tener conto dei diritti dell'uomo garantiti da trattati internazionali; presa in considerazione degli interessi delle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo sotto il regime di Marcos (art. 2, 6, 7, 9, 14 e 41 del Patto ONU II; art. 13, 14, 16 cpv. 1 e 30 della Convenzione dell'ONU contro la tortura del 1984) (consid. 7c).
Le decisioni giudiziarie rese negli Stati Uniti concernenti i beni sequestrati in Svizzera, come pure eventuali pregiudizi che potrebbero risultarne per le banche svizzere, non si oppongono alla consegna alle Filippine (consid. 7d).

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referenza

Articolo: art. 74a AIMP, art. 74a cpv. 3 AIMP, art. 74a cpv. 4 e 5 AIMP, art. 1a AIMP