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Regesto

Art. 87 cpv. 2 OG; rifiuto di autorizzare un terzo a costituirsi parte civile nel procedimento penale.
Il terzo cui viene rifiutata la qualità di parte nel procedimento penale non può, di massima, impugnare le ulteriori decisioni delle autorità che si occupano della causa; il rifiuto costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 2).

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Articolo: Art. 87 cpv. 2 OG, art. 87 OG