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Regesto
Art. 200 cpv. 1 CPC; competenza per materia; decisione di inammissibilità.
Per stabilire la competenza per materia di un'autorità paritetica di conciliazione secondo l'art. 200 cpv. 1 CPC in una mera procedura di conciliazione occorre in linea di principio basarsi sui fatti allegati dalla parte attrice. Se risulta che la competenza per materia non è manifestamente data, l'autorità paritetica di conciliazione può terminare la procedura con una decisione di inammissibilità (consid. 3 e 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 200 cpv. 1 CPC