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Regesto

Prescrizione dei reati doganali e delle infrazioni alla legge sull'IVA; sospensione della prescrizione in caso di procedure penali amministrative condotte contro più autori; art. 2, 11, 62, 63 e 69 DPA, art. 129 LD, art. 88 cpv. 1 LIVA, art. 97 cpv. 1 lett. c e art. 333 cpv. 6 CP.
Per sentenza di prima istanza - dopo la pronuncia della quale la prescrizione si estingue - si deve intendere il verdetto di colpevolezza, ma non il proscioglimento (consid. 2.1).
Se, applicando la regolamentazione dell'art. 333 cpv. 6 CP prevista per il diritto penale accessorio, il termine di prescrizione delle contravvenzioni risulta essere più lungo di quello dei delitti della medesima legge, il termine di prescrizione valevole per le contravvenzioni dev'essere ridotto in modo corrispondente (consid. 2.1).
In caso di procedure penali amministrative condotte contro più persone che concernono le medesime fattispecie o fattispecie che si sovrappongono, il termine di prescrizione penale è sospeso nei confronti di tutti i partecipanti durante la procedura di ricorso avviata da uno di loro contro la decisione relativa all'obbligo di pagamento (consid. 2.2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 333 cpv. 6 CP, art. 129 LD, art. 88 cpv. 1 LIVA