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Regesto

Art. 9 ALC; riconoscimento dei diplomi; diniego di giustizia.
Riconoscimento di diploma nell'ambito della professione di operatrice socioassistenziale, regolamentata in Svizzera. In virtù dell'art. 9 ALC, il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi è direttamente applicabile (consid. 2.1 e 2.2).
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è tenuto a rendere una decisione entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 12 cpv. 2 della Direttiva 92/51 a partire dal momento in cui dispone di tutti gli elementi necessari per confrontare la formazione riconosciuta all'estero con le esigenze richieste in Svizzera (consid. 2.3). È suo compito effettuare rapidamente le ricerche per ottenere le informazioni giuridiche che gli mancano (consid. 2.4). Il termine di quattro mesi decorre allora dall'ottenimento dei ragguagli richiesti. Entro questo termine l'Ufficio competente deve pronunciarsi nel merito e non può accontentarsi di sospendere la procedura, pena la violazione della direttiva europea applicabile (consid. 2.5).

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referenza

Articolo: Art. 9 ALC