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Regesto

Punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio; art. 1 e 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); Sezione A, cifra 1 lett. i, dell'Allegato II ALC: Soppressione della clausola di residenza, nozione di Stato terzo.
A seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, un cittadino belga ha diritto all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità se risiede in uno Stato membro. Il diritto alla rendita non retroagisce al di là del 1° giugno 2002. Nozione di Stato terzo giusta il punto 4 del Protocollo finale alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio, così come mantenuto alla Sezione A, cifra 1 lett. i dell'Allegato II ALC.