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Regesto

Art. 8 e 17 LAI; art. 13 n. 2 lett. a e f, art. 94 n. 3 del regolamento n. 1408/71; cpv. 1, lett. o, punto 9 della Sezione A dell'Allegato II ALC: Diritto a un provvedimento di riformazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
- Il tema di sapere se la legislazione svizzera cessi di applicarsi nei confronti di una persona ai sensi dell'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e, se del caso, a partire da quale data, si determina esclusivamente secondo il diritto svizzero. (consid. 4.3.2)
- Il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera, non può successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui l'integrazione è avvenuta con successo. (consid. 6)

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Articolo: Art. 8 e 17 LAI, art. 94 n. 3 del