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Regesto
Art. 125 cpv. 2 n. 5 e art. 129 cpv. 1 CC ; presa in considerazione della sostanza immobiliare al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio.
Al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio, se i redditi del lavoro e della sostanza non sono più sufficienti per conservare il tenore di vita che ogni coniuge poteva pretendere secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al debitore alimentare di consumare la sua sostanza per continuare a versare il contributo al quale è stato in precedenza condannato, anche se i coniugi non utilizzavano tale sostanza per il loro mantenimento prima della separazione (consid. 11).
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regesto:
tedesco
francese
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Articolo:
Art. 125 cpv. 2 n. 5 e