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Regesto

Restrizioni del diritto di disporre del debitore in caso di sequestro (art. 96 cpv. 1 e art. 275 LEF).
Gli atti di disposizione compiuti senza autorizzazione dal debitore sui beni sequestrati sono privi di validità solo nei confronti del creditore sequestrante. Perciò un creditore che fa sequestrare, dopo che il debitore ne abbia disposto senza autorizzazione, beni già colpiti da sequestro, non può prevalersi del sequestro eseguito prima dell'atto di disposizione del debitore (consid. 1a).
L'art. 281 cpv. 1 LEF non è determinante in tale situazione. Questa norma di legge sulla partecipazione provvisoria del creditore sequestrante al pignoramento è applicabile soltanto laddove, dopo che sia stato emanato l'ordine di sequestro, un altro creditore presenti come primo una domanda di pignoramento (consid. 1b).

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referenza

Articolo: art. 96 cpv. 1 e art. 275 LEF, art. 281 cpv. 1 LEF