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Regesto

Art. 122 e 142 CC; art. 22 e 25a LFLP; competenze rispettive del giudice del divorzio e del giudice delle assicurazioni sociali riguardo alla ripartizione della prestazione di uscita in caso di divorzio.
La competenza del giudice del divorzio di esaminare, nell'ambito della procedura di divorzio, il diritto degli ex coniugi a prestazioni d'uscita nei confronti di un istituto di previdenza non limita la facoltà del giudice delle assicurazioni sociali di esaminare, in presenza di seri indizi, l'eventuale esistenza di ulteriori averi previdenziali suscettibili d'essere ripartiti, di cui il giudice civile non avrebbe tenuto conto (consid. 5.3.4).

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Articolo: Art. 122 e 142 CC, art. 22 e 25a LFLP