Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 6 cpv. 2 DPA; responsabilità penale del padrone d'azienda.
La violazione di un obbligo giuridico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 DPA presuppone una posizione di garante, ossia l'esistenza di un obbligo giuridico specifico di impedire il comportamento in questione sorvegliando, impartendo istruzioni e, se del caso, intervenendo. Nella misura in cui, di regola, le norme di diritto amministrativo si rivolgono al padrone d'azienda, occorre ritenere che egli è giuridicamente tenuto a garantirne l'applicazione, rispettivamente a impedirne la violazione. Responsabilità penale ammessa in concreto, il padrone d'azienda avendo omesso di prendere delle misure e di impartire istruzioni adeguate al suo personale (consid. 2).

Regesto b

Art. 34 cpv. 2 seconda frase CP; fissazione dell'importo dell'aliquota giornaliera secondo la situazione personale ed economica dell'autore.
Conferma della giurisprudenza in merito ai criteri per commisurare la pena pecuniaria (reddito, sostanza, tenore di vita, obblighi assistenziali, circostanze personali e minimo vitale; consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 2 DPA