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Regesto

Art. 89 cpv. 1 lett. c e art. 111 LTF; art. 12 lett. c LLCA; legittimazione a ricorrere contro una decisione concernente un divieto di patrocinio dell'avvocato.
Che sia pronunciato da un'autorità disciplinare o giudiziaria il divieto di patrocinio imposto ad un avvocato non costituisce una sanzione disciplinare, ma è la conseguenza della constatazione di un conflitto d'interessi. La decisione che pronuncia un simile divieto priva l'interessato dell'avvocato di sua scelta e lo tocca quindi direttamente e concretamente. Lo stesso dicasi quando la decisione conclude all'assenza di un conflitto d'interessi e costringe allora il denunciante a vedere un precedente mandatario patrocinare la controparte. L'interessato fruisce allora di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF (cambiamento della giurisprudenza). Nel caso concreto, negando la legittimazione a ricorrere del denunciante, la Corte di giustizia ha violato l'art. 111 LTF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 111 LTF