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Regesto

Art. 29sexies cpv. 1 LAVS; art. 298 cpv. 1 e art. 298a cpv. 1 CC: Diritto del padre non sposato all'attribuzione di accrediti per compiti educativi.
L'autorità parentale ai sensi degli art. 296 segg. CC costituisce il criterio di distinzione fondamentale. Fino alla fine del 1999 l'ordinamento svizzero non ammetteva l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, sicché non è possibile, per i periodi di assicurazione precedenti il 1° gennaio 2000, attribuire degli accrediti per compiti educativi al padre non sposato anche se egli, oltre a convivere con i propri figli e con la loro madre (detentrice dell'autorità parentale), collaborava per metà all'educazione e all'assistenza dei figli. Il computo di accrediti per compiti educativi per periodi assicurativi posteriori presuppone che l'autorità tutoria abbia effettivamente attribuito al padre non sposato (e alla madre dei suoi figli) l'autorità parentale congiunta a norma dell'art. 298a cpv. 1 CC.

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Articolo: Art. 29sexies cpv. 1 LAVS, art. 298 cpv. 1 e art. 298a cpv. 1 CC, art. 298a cpv. 1 CC