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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; attribuzione di un fondo parzialmente edificato ad una zona di pubblica utilità, calcolo dell'indennità.
Attribuzione di un fondo ad una zona di pubblica utilità, riservata agli impianti sportivi e scolastici. In tale provvedimento pianificatorio è ravvisabile un'espropriazione materiale, dato che, al momento determinante, il fondo in questione faceva parte della zona edificabile ristretta ed era urbanizzato o poteva esserlo (consid. 3, 4).
Calcolo dell'indennità
- Giorno determinante; per il calcolo dell'indennità secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT ci si deve fondare, di regola, sulla situazione esistente al momento in cui la restrizione della proprietà è entrata in vigore (conferma della giurisprudenza; consid. 5).
- Metodi di stima: priorità del cosiddetto metodo comparativo; requisiti relativi ai fondi suscettibili di essere comparative (consid. 7, 8).
- Dettagli della stima (consid. 8a-c).
Anche nella procedura d'indennizzo per espropriazione materiale, il Tribunale federale è vincolato soltanto dalle conclusioni globali formulate per un oggetto determinato (consid. 9).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT