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Regesto
Responsabilità dell'avvocato d'ufficio (art. 61 cpv. 1 CO; art. 12 lett. b e g LLCA).
Nei confronti della persona che assiste, l'avvocato d'ufficio risponde di un eventuale danno sulla base del diritto federale privato. Il diritto cantonale non può derogare a tale regime, prevedendo una responsabilità esclusiva dello Stato per il caso in cui l'avvocato d'ufficio violi il suo dovere di diligenza (consid. 3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 61 cpv. 1 CO