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Regesto

Esecuzione forzata di un credito accertato in una sentenza straniera (art. 81 LEF); azione di contestazione della causa del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF).
1. Una dichiarazione del carattere esecutorio di una sentenza, fondata su di una convenzione internazionale conclusa con lo Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, produce i suoi effetti su tutto il territorio della Confederazione. Per converso, l'exequatur accordato in base al diritto cantonale di procedura si limita al solo cantone che l'ha concesso. Prima che l'esecuzione possa essere proseguita nel cantone in cui il debitore ha trasferito il proprio domicilio, il creditore deve chiedervi che sia dichiarato il carattere esecutorio della sentenza straniera e poi, in base all'exequatur, domandare di nuovo il rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 3).
2. Il fatto che sia stata promossa un'azione di contestazione della causa del sequestro non giustifica la sospensione del procedimento esecutivo (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 81 LEF, art. 279 cpv. 2 LEF