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Regesto

Domanda di proseguimento dell'esecuzione basata su una sentenza di riconoscimento del debito emanata da un tribunale di un altro cantone (art. 79 e 81 cpv. 2 LEF).
L'ufficio adito con una tale richiesta deve, conformemente alla circolare n. 26, impartire al debitore un termine di dieci giorni per far valere, oltre alle eccezioni espressamente menzionate nell'art. 81 cpv. 2 LEF, anche l'eccezione prevista dall'art. 81 cpv. 1 LEF concernente la natura non esecutiva della sentenza.

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referenza

Articolo: art. 79 e 81 cpv. 2 LEF, art. 81 cpv. 2 LEF, art. 81 cpv. 1 LEF