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Regesto

Art. 145 CC; determinazione dei contributi per il mantenimento durante la causa di divorzio.
1. Se una parte ha diminuito volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare nuovamente un reddito più elevato e ciò sarebbe da essa anche esigibile, la determinazione dei contributi per il mantenimento può essere fondata su questo reddito ipotetico più elevato (consid. 4a).
2. Poichè la determinazione dei contributi per il mantenimento durante la causa di divorzio non può portare a una ridistribuzione del patrimonio, la divisione a metà dell'eccedenza può essere evitata solo se è dimostrato che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia. Una durata particolarmente breve del matrimonio non costituisce un motivo per derogare ai principi generali riguardanti la determinazione dei contributi per il mantenimento nella procedura provvisionale (consid. 4b).

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Articolo: Art. 145 CC