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Regesto

Art. 99 cpv. 1, art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF; inammissibilità di nova in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni.
Anche nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 99 cpv. 1, art. 97 cpv. 2 e art. 105 cpv. 3 LTF