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Regesto

Divisione ereditaria.
1. Compenso previsto nell'art. 633 CC. Caso di un figlio maggiorenne che ha pagato il suo vitto ai genitori, versato loro determinate somme di denaro e inoltre ha prestato loro dei lavori.
2. Compenso dovuto per spese fatte per conto del de cujus; onere della prova (art. 8 CC).
3. Modo della divisione (art. 610 sgg. CC). Eccettuati i casi speciali di cui all'art. 620 e, eventualmente, 613 cp. 3 CC, l'autorità competente non può attribuire beni della successione a determinati eredi da essa designati. Una cosa che, divisa in natura perderebbe considerevolmente di valore, e non può essere compresa in un lotto formato e attribuito per sorteggio secondo l'art. 611 CC, dev'essere venduta se gli eredi non si accordano diversamente (art. 612 cp. 2 CC). La vendita all'incanto (art. 612 cp. 3 CC) può essere chiesta anche dall'erede, la cui parte non eccede, secondo stima delle attività della successione, l'importo dei beni che ha già ricevuto o dei crediti della successione verso di lui.

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referenza

Articolo: art. 612 cp, art. 633 CC, art. 8 CC, art. 610 sgg. CC seguito...