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Regesto
Art. 1 e 2 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS).
Lo scopo della manifestazione e la persona dell'organizzatore sono i criteri che consentono di delimitare le tombole permesse dal diritto federale e rette esclusivamente dalla legislazione cantonale giusta l'art. 2 LLS dalle lotterie proibite dal diritto federale giusta l'art. 1 LLS (conferma e precisazione della giurisprudenza; consid. 2.1-2.3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 2 LLS, art. 1 LLS