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Regesto

Arbitrato internazionale: competenza del tribunale arbitrale; ordre public (art. 190 cpv. 2 lett. b) e e) LDIP).
Ogni parte, anche se assente, deve impugnare, nel termine previsto a tale scopo, una sentenza incidentale in materia di competenza che le dà torto e che le è stata regolarmente comunicata: se non lo fa, il proprio diritto di contestare tale decisione perime (consid. 3).
Nozione e punto di collegamento dell'ordre public negativo (consid. 6a). Una decisione che viola l'ordre public in genere non è nulla, ma unicamente annullabile (consid. 6b). Non è contraria all'ordre public la scelta di una forma giuridica che rende gli Stati membri di un'impresa internazionale garanti per l'esecuzione degli impegni che quest'ultima ha sottoscritto (consid. 6c).