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Regesto

Art. 274 e 275 LEF, art. 78 LAID; esecuzione di un decreto di sequestro; assistenza giudiziaria nell'esecuzione di un sequestro; sequestro fiscale.
L'esecuzione di un sequestro in tutta la Svizzera è possibile attraverso l'assistenza giudiziaria, in analogia all'esecuzione di un pignoramento secondo l'art. 89 LEF. L'ufficio di esecuzione responsabile (ufficio leader) è determinato dal giudice del sequestro nel decreto di sequestro. Gli stessi principi valgono per l'esecuzione di un sequestro fiscale (consid. 3).

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Articolo: Art. 274 e 275 LEF, art. 78 LAID, art. 89 LEF