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Regesto a

Art. 32 segg. CLug; riconoscimento e esecuzione di una decisione inglese; conseguenze della Brexit sull'applicabilità della CLug.
Il Regno Unito è uno Stato vincolato dalla CLug fino al 31 dicembre 2020 (consid. 6.1.1). Non vi è un interesse pubblico importante ad applicare la LDIP per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, quando la procedura è stata finora retta dalla CLug (consid. 6.1.2).

Regesto b

Art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; art. 278 LEF, art. 319 e 327a CPC; sequestro sulla base di una decisione straniera da eseguire secondo la CLug; exequatur di tale decisione; rimedi di diritto.
Il giudice che intende decretare il sequestro chiesto sulla base di una decisione straniera da eseguire secondo la CLug deve pronunciarsi sull'esecutività della stessa; la prassi che consiste a pronunciarsi su tale punto a titolo incidentale non è conforme al diritto federale. Obbligo di statuire sull'esecutività anche in assenza di conclusione (consid. 6.2.1)? La questione dell'esecutività della decisione straniera da eseguire secondo la CLug, su cui si fonda la domanda di sequestro, deve essere esaminata nell'ambito del reclamo previsto all'art. 327a CPC, mentre le obiezioni specifiche al sequestro devono essere sollevate nell'ambito della procedura di opposizione (consid. 6.2.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 319 e 327a CPC, Art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF, art. 278 LEF