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Regesto

Art. 11 cpv. 1 e 2, art. 48 cpv. 2 e art. 50 cpv. 2 come pure art. 51 cpv. 5 LPP; art. 34quater cpv. 3 vCost. e art. 113 Cost., art. 49 cpv. 1 Cost.; § 1 cpv. 1 lett. b della legge del 30 agosto 2006 sulla cassa pensione del Cantone di Zugo; assicurazione del personale docente comunale all'istituto di previdenza cantonale.
Onde assicurare la previdenza professionale del proprio personale, i comuni hanno la possibilità di creare un proprio istituto di previdenza o di aderire a tal scopo a un istituto di previdenza registrato quale può essere quello del cantone interessato. Una disposizione di diritto cantonale che prescrive l'adesione di un comune con tutto o parte del suo personale - nel caso di specie dei docenti preso le scuole comunali - a un determinato istituto di previdenza è contraria al diritto federale (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 51 cpv. 5 LPP, art. 113 Cost., art. 49 cpv. 1 Cost.