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Regesto

Divorzio; ammissibilità del ricorso per riforma contro una sentenza di divorzio incompleta (art. 44 OG); principio dell'unità della sentenza di divorzio.
La decisione di un tribunale cantonale di appello che accoglie formalmente una domanda di divorzio, ma non si pronuncia sugli effetti accessori del divorzio, non va qualificata come decisione incidentale emanata separatamente del merito, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OG; essa costituisce una decisione finale incompleta; nel caso del divorzio, tale decisione è impugnabile con ricorso per riforma al Tribunale federale (consid. 1).
La sentenza di divorzio in cui è rinviata ad una procedura separata non solo la liquidazione del regime dei beni tra i coniugi, ma anche la disciplina degli effetti accessori, è in contrasto con il principio, stabilito dal diritto federale, dell'unità della sentenza di divorzio (consid. 2).

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Articolo: art. 44 OG, art. 50 cpv. 1 OG