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Regesto

Art. 163 CC; art. 276 CPC; nessun contributo di mantenimento per la previdenza durante la procedura di divorzio.
A differenza dell'art. 125 CC, l'art. 163 CC dà diritto unicamente al mantenimento corrente. Durante la procedura di divorzio (in relazione con l'anticipazione del momento decisivo per la divisione degli averi previdenziali all'art. 122 CC) non è quindi possibile attribuire per mezzo di provvedimenti cautelari un contributo di mantenimento per la previdenza (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 163 CC, art. 276 CPC, art. 125 CC, art. 122 CC