Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Obbligazioni ipotecarie alportatore. Costituzione inpegno. Art. 901 CC.
1. Azione di contestazione della graduatoria, tendente al riconoscimento d'un diritto di pegno per un credito che non è stato contestato come tale. Valore litigioso (consid. 1).
2. Costituzione in pegno di titoli di pegno del proprietario (qui: di obbligazioni ipotecarie al portatore che non erano ancora state messe in circolazione). È necessario l'atto pubblico? (consid. 2-4).
3. In quale momento il debitore trasferisce il possesso di obbligazioni ipotecarie al portatore ch'egli ha sottoscritto e immediatamente affidato ad un notaio incaricato di far iscrivere l'ipoteca a registro fondiario e poi di rimettere i titoli al creditore pignoratizio? (consid. 5 e 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 901 CC