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Regesto

Esercizio di un diritto di prelazione in proprietà comune (art. 681 cpv. 1 CC); legittimazione attiva; uscita di un socio (art. 545 cpv. 1 n. 2 e 6 CO).
- È data una società semplice quando più persone dichiarino di esercitare congiuntamente in proprietà comune un diritto di prelazione loro spettante (consid. 3).
- Ove sussista proprietà comune, occorre che tutti i proprietari in comune agiscano in giudizio per il trasferimento della proprietà (consid. 4a). Tuttavia, se un socio è uscito dalla società semplice e sia convenuto che la società continuerà senza di lui, i soci rimanenti possono far valere in giudizio anche senza il concorso del socio uscito il diritto di prelazione, in virtù dell'accrescimento intervenuto a loro favore. Non sono necessari atti di trasferimento speciali e il rispetto di determinate forme (consid. 4b-d).

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Articolo: art. 681 cpv. 1 CC, art. 545 cpv. 1 n. 2 e 6 CO