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Regesto

Il reclamo (art. 17 LEF) di un'organizzazione che, in quanto società semplice, non ha la capacità d'essere parte e nemmeno la capacità di stare in giudizio è inefficace (consid. 1).
Le decisioni della prima adunanza dei creditori (art. 238 LEF) nel fallimento di una società anonima, che l'amministratore e azionista unico della fallita ha potuto imporre grazie alle procure ch'egli ha ottenuto da molti creditori sulla base di indicazioni fallaci, devono essere annullate d'ufficio siccome nulle, a meno che le decisioni prese non possano più essere revocate o rettificate (art. 13 e 21 LEF).

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referenza

Articolo: art. 17 LEF, art. 238 LEF, art. 13 e 21 LEF