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Regesto

Fallimento; nomina di un'amministrazione speciale; realizzazione per mezzo di asta pubblica condotta da una ditta specializzata.
1. La decisione della prima assemblea dei creditori di istituire un'amministrazione speciale del fallimento non può più essere impugnata con reclamo, allorché la seconda assemblea ha confermato tale decisione (consid. 1).
2. Validità della decisione della seconda assemblea dei creditori di affidare ad una ditta specializzata la conduzione dell'asta pubblica per la realizzazione di una collezione di opere d'arte. Se tale asta pubblica ha già avuto luogo, non è più possibile annullarla nell'ambito di una procedura di reclamo (consid. 2).