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Regesto
Fallimento; prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF).
Diritto della presidenza (burò) di verificare i poteri di un rappresentante di creditori. Ricevibilità di un reclamo diretto contro la decisione della presidenza (burò). Qualità per presentare reclamo. Nullità di poteri che il rappresentante ha ottenuto promettendo vantaggi speciali ("compera di voti"). Promessa del rappresentante di non esigere nè onorari nè spese se il dividendo è inferiore al 10 %.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 235 LEF