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Regesto

Continuazione del commercio delfallito.
1. Facoltà del fallito di presentare reclamo contro una misura che lede i suoi diritti o i suoi interessi giuridicamente protetti
- non solo in merito alla realizzazione, ma anche in merito al blocco e alla conservazione degli attivi della massa (consid. 2 in principio).
2. La delegazione dei creditori non ha alcun potere esecutivo. Le decisioni fondate sulle sue istruzioni, che esplicano effetto nei confronti dei terzi e che soggiacciono a reclamo, devono essere prese dall'amministrazione del fallimento (consid. 2 b).
3. La continuazione del commercio del fallito, decisa dalla prima adunanza dei creditori (art. 238 cpv. 1 LEF) o dalla delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 num. 2 LEF), soggiace alla condizione che gli scopi prefissi possano essere conseguiti entro un termine adeguato (consid. 2 a).
Quando la decisione di continuare il commercio è stata presa dalla prima adunanza dei creditori medesima, la delegazione dei creditori può ordinare la chiusura del commercio del fallito solo in caso di necessità (per evitare un danno considerevole). In principio, occorre attendere la presa di posizione della seconda adunanza dei creditori (consid. 2 b).
Motivi per la chiusura del commercio del fallito (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: art. 238 cpv. 1 LEF