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Regesto

Art. 43 cpv. 1 OG. Ammissibilità di un ricorso per riforma contro una decisione di revisione. Impugnazione, fondata su motivi di diritto civile, di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio approvata dal giudice. Motivo di revisione del diritto federale.
1. Presupposti affinché una decisione di revisione cantonale possa essere impugnata con un ricorso per riforma (consid. 2).
2. Una convenzione sugli effetti accessori del divorzio approvata dal giudice ai sensi dell'art. 158 n. 5 CC non può essere impugnata con motivi di diritto civile. Rimangono unicamente le possibilità di impugnazione previste dal diritto processuale cantonale, che non possono essere esaminate nella giurisdizione per riforma (consid. 3; cambiamento della giurisprudenza).
3. Il diritto del divorzio non contiene un motivo di revisione fondato sul diritto federale per il caso di una convenzione sulle conseguenze accessorie inficiata da un vizio della volontà (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 43 cpv. 1 OG, art. 158 n. 5 CC