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Regesto
Art. 151 cpv. 1, art. 158 n. 5 e art. 182 cpv. 1 CC ; convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio.
Anche se conclusa prima del matrimonio, la convenzione matrimoniale che regola le conseguenze accessorie del divorzio è sottoposta ad approvazione (consid. 5b). Il giudice deve rifiutare di omologarla se, come in concreto, le disposizioni adottate dalle parti non sono chiare e le prestazioni in favore della moglie non sono eque (consid. 5c).
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regesto:
tedesco
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Articolo:
Art. 151 cpv. 1,