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Regesto
Art. 114 CC; appello volto al ritiro dell'azione di divorzio.
Quando entrambi i coniugi chiedono in giudizio lo scioglimento del loro matrimonio, indipendentemente l'uno dall'altra ma in modo concorde e per lo stesso motivo, ed il giudice pronuncia il divorzio, un coniuge non può introdurre appello al solo scopo di ritirare la sua azione di divorzio (consid. 4).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 114 CC