Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 292 cpv. 1 CPC; passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Se il coniuge convenuto postula la reiezione della domanda di divorzio introdotta prima che il termine di separazione di due anni sia trascorso, ma promuove a sua volta un'azione di divorzio, egli dimostra la sua volontà di divorziare nel senso dell'art. 292 cpv. 1 lett. b CPC (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 292 cpv. 1 CPC, art. 292 cpv. 1 lett. b CPC