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Regesto

Esame d'avvocato; diritto di essere sentito, composizione della commissione d'esame, requisiti dell'esame (art. 4 e 31 Cost.).
1. Le garanzie minime del diritto di essere sentito sgorgante dall'art. 4 Cost. non impongono che chi ha sostenuto un esame abbia la possibilità di esprimersi sulle proprie prestazioni prima che sia adottata una decisione negativa sull'esito di tale esame (consid. 2c); né è necessario permettere al candidato di prendere conoscenza del rapporto della commissione d'esame prima della decisione con cui il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa gli ha negato la patente di avvocato (consid. 2d).
2. Il diritto a una decisione presa da un organo indipendente e imparziale non è violato laddove in un esame d'avvocato fungano come periti avvocati che praticano la loro professione (consid. 3a).
3. Requisiti per un esame d'avvocato ammissibili sotto il profilo della libertà di commercio e d'industria (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: art. 4 e 31 Cost., art. 4 Cost.