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Regesto a

Art. 73 cpv. 1 lett. b CP cum art. 70 CP; assegnamento al danneggiato dei beni confiscati in seguito a reati contro interessi individuali, segnatamente la proprietà e il patrimonio; legittimazione attiva dell'assicuratore che ha risarcito il danneggiato.
Nel caso in cui, in applicazione dell'art. 70 CP, sia ordinata la confisca di valori patrimoniali che provengono da reati contro gli interessi individuali del danneggiato, segnatamente la proprietà e il patrimonio, l'art. 73 cpv. 1 lett. b CP consente, a titolo sussidiario in assenza di restituzione diretta ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 i.f. CP, di assegnarli alla persona lesa (consid. 3.2 e 3.3). L'assicuratore che ha risarcito il danneggiato può a sua volta pretendere all'assegnamento previsto dall'art. 73 cpv. 1 lett. b CP (consid. 5.1).

Regesto b

Art. 73 cpv. 2 CP; condizione della cessione ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CP.
In questo specifico contesto, in cui l'assegnamento è connesso a una misura di confisca reputata intervenire nell'interesse del danneggiato, occorre prescindere dalla condizione della cessione posta dall'art. 73 cpv. 2 CP (consid. 5.2).

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Articolo: Art. 73 cpv. 1 lett. b CP, Art. 73 cpv. 2 CP, art. 70 CP