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Regesto

Art. 101 CC, art. 137 OSC; iscrizione di un matrimonio celebrato all'estero.
Un divorzio pronunciato in Svizzera da una rappresentanza diplomatica straniera non può essere invocato dinanzi alle autorità svizzere; un matrimonio celebrato all'estero, in seguito a tale divorzio, tra uno straniero e una fidanzata svizzera, deve pertanto essere considerato inesistente per il diritto svizzero e non può come tale essere iscritto nel registro delle famiglie.

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Articolo: Art. 101 CC, art. 137 OSC