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Regesto

Art. 20 cpv. 1, art. 22a PA, art. 32 cpv. 1 OG; osservanza del termine, chiarimento della giurisprudenza, buona fede.
Decorrenza del termine (art. 20 cpv. 1 PA): per il calcolo del termine di ricorso viene computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini, se la decisione è stata notificata durante la sospensione (consid. 4.1). Differenza dal computo dei termini secondo l'art. 32 cpv. 1 OG e riferimento alla nuova legge sul Tribunale federale (art. 44 cpv. 1 LTF; consid. 4.2). Tutela della buona fede riguardo alla tempestività del ricorso, che offre l'occasione per chiarire la giurisprudenza (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 20 cpv. 1, art. 22a PA, art. 32 cpv. 1 OG, art. 44 cpv. 1 LTF