Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 4 CF; cambiamento del nome (art. 30 CC).
Ove motivi importanti lo giustifichino nella fattispecie concreta, i figli di genitori divorziati attribuiti alla madre ed accolti, dopo che questa si è risposata, nella famiglia del loro patrigno, possono essere autorizzati a portare il cognome del patrigno; l'accordo del padre, il quale dev'essere comunque sentito ed i cui interessi devono essere pure considerati, non costituisce un presupposto giuridico necessario.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 30 CC