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Regesto

Diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC) e curatela (art. 308 cpv. 2 CC).
1. Il diritto di visita dev'essere concesso anche quando il suo esercizio è legato a dei conflitti. Un rifiuto presuppone che esso sia chiaramente in contrasto con il suo scopo.
2. Il curatore ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC deve sorvegliare le relazioni personali fra il figlio e il titolare del diritto di visita conformemente alle istruzioni ricevute dal giudice. Egli non è tuttavia autorizzato a modificare, al posto del giudice, la regolamentazione del diritto di visita.

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referenza

Articolo: art. 308 cpv. 2 CC, art. 274 cpv. 2 CC