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Regesto

Art. 19 Cost.; § 39 cpv. 1 e 2 della legge sulla scuola obbligatoria del Canton Turgovia. Diritto a un'istruzione di base sufficiente e gratuita. Controllo astratto.
Il diritto a un'istruzione gratuita comprende tutti i mezzi necessari e che servono direttamente all'insegnamento. Concretizzazioni restrittive da parte del legislatore vanno giudicate in base alla loro compatibilità con il contenuto minimo della garanzia costituzionale (consid. 2).
Nella misura in cui la partecipazione ad escursioni e soggiorni fuori sede è obbligatoria, questi ultimi rientrano nell'ambito dell'istruzione necessaria, obbligatoriamente gratuita. Per tali attività, possono essere posti a carico dei genitori solo i costi economizzati in ragione dell'assenza del figlio. Questi si limitano alle spese relative al sostentamento, poiché i genitori devono garantire l'alloggio dei figli anche in loro assenza (consid. 3.1).
Se la scuola considera che un corso di lingue è necessario per una formazione sufficiente dell'allievo in questione, il corso dev'essere obbligatoriamente gratuito. Lo stesso vale per l'eventuale uso di servizi d'interprete (consid. 3.2).
Il § 39 cpv. 1 e 2 della legge sulla scuola obbligatoria del Canton Turgovia non rispetta queste prescrizioni costituzionali e va di conseguenza annullato (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 19 Cost.