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Regesto

Art. 156 cpv. 1 e 274 cpv. 1 CC; attribuzione dei figli in caso di divorzio.
La conclusione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non impedisce una parte di chiedere al giudice di non approvarla.
Ove le condizioni per l'attribuzione dei figli siano adempiute nella stessa misura presso entrambi i genitori, ma l'uno di essi ostacoli i rapporti dei figli con l'altro, egli viola i suoi doveri di genitore. La sua capacità di educatore va quindi ritenuta inferiore a quella del genitore che non influenza negativamente i figli.