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Regesto

Art. 8 e 9 Cost., art. 13 Patto ONU I; tasse scolastiche all'Università di Basilea.
Con la legge cantonale sull'Università, il regolamento sulle tasse dell'Università di Basilea dispone di una base legale formale sufficiente per un aumento delle tasse semestrali, fintanto che il medesimo rimane entro limiti usuali. Ciò è il caso per un aumento di fr. 100.-, dopo che le tasse sono state ritoccate per l'ultima volta nel 1997. La base legale formale esistente risulta per contro insufficiente per aumenti futuri eccedenti in maniera rilevante l'adeguamento al rincaro (consid. 2).
Conferma della giurisprudenza relativa all'art. 13 cpv. 2 lett. c del Patto ONU I, secondo cui il singolo non può appellarsi direttamente a questa disposizione in rapporto a tasse scolastiche. Anche prendendo in considerazione tale norma l'aumento della tassa contestato non appare ad ogni modo anticostituzionale (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 8 e 9 Cost., art. 13 Patto ONU I