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Regesto
Art. 46 cpv. 2 Cost.; contributo per il mantenimento dei figli.
Nei rapporti intercantonali, i contributi per il mantenimento dei figli devono essere tassati presso il genitore che li riceve e vanno ammessi in deduzione presso colui che è obbligato a versarli (cambiamento di giurisprudenza).
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referenza
Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.