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Regesto
Art. 153 cpv. 2 CC; modifica della sentenza di divorzio.
La modifica della sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, in linea di principio, al momento della presentazione della domanda. A seconda delle circostanze è possibile fissare una data posteriore, in particolare quando la restituzione dei contributi, assegnati con la sentenza di divorzio e utilizzati nel corso del nuovo processo, non può essere esatta per motivi di equità.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 153 cpv. 2 CC