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Regesto
Art. 169 CC; abitazione familiare.
L'art. 169 CC cessa di esplicare i suoi effetti quando il coniuge beneficiario di questa protezione lascia l'abitazione familiare in modo definitivo o per una durata indeterminata di propria iniziativa o per ordine del giudice (consid. 2.1). Per ammettere che il coniuge abbia lasciato definitivamente l'abitazione familiare, il giudice deve fondarsi su indizi seri (consid. 2.2).
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regesto:
tedesco
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italiano
referenza
Articolo: Art. 169 CC