Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 cpv. 1, art. 4 segg., 8, 12 e 13 OAMin; § 4 cpv. 3 della legge del Canton Turgovia del 25 aprile 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; § 5b cpv. 1 n. 5 e § 6 cpv. 1 dell'ordinanza del Canton Turgovia dell'11 dicembre 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; § 6a, 6b cpv. 1 e § 6c cpv. 1 della legge del Canton Turgovia del 29 marzo 1984 sull'assistenza sociale; definizione di istituto.
Per il periodo temporale in questione, una famiglia affidataria, che si prende cura di un minorenne beneficiario di PC, non è da qualificare come istituto o struttura analoga a un istituto nel senso della legislazione federale e cantonale. Pertanto, trova applicazione una tassa giornaliera inferiore (consid. 3-5). I costi aggiuntivi causati per l'accompagnamento specializzato dei genitori affidatari incaricati dalle organizzazioni di famiglie di affido, non costituiscono spese riconosciute come spese personali del figlio elettivo (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPC, art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI